Conto termico e incentivi all'acquisto per stufe a pellet

Informazioni sul Conto Termico

Il Conto Termico è un incentivo statale valido su tutto il territorio italiano che promuove la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti e meno inquinanti.

Grazie a questo contributo è possibile ottenere un rimborso diretto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per l’acquisto e l’installazione di stufe, caminetti, inserti o caldaie a pellet o a legna di nuova generazione.

Il 25 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo Conto Termico 3.0, che introduce importanti novità e requisiti più stringenti per migliorare l’efficienza energetica e ridurre ulteriormente le emissioni.


Per accedere all’incentivo è necessario sostituire un vecchio impianto di riscaldamento con un apparecchio a biomassa più efficiente.

Gli impianti che possono essere rottamati includono generatori alimentati a:

  • legna;

  • pellet;

  • gasolio;

  • olio combustibile;

  • carbone;

  • in alcuni casi GPL.

Il nuovo generatore installato deve essere certificato 5 stelle secondo la normativa ambientale vigente e rispettare specifici requisiti tecnici.

In particolare deve:

  • possedere la Dichiarazione di conformità al Conto Termico;

  • essere certificato 5 stelle ai sensi del D.M. 7 novembre 2017 n.186;

  • avere un rendimento superiore all’85% nel caso di stufe, caminetti e inserti.


Il Conto Termico incentiva la sostituzione di impianti obsoleti e ad alte emissioni con generatori più efficienti e meno impattanti per l’ambiente.

I nuovi apparecchi incentivabili devono essere certificati 5 stelle, indipendentemente dalla tipologia di impianto sostituito.

In particolare:

  • Caldaie a biomassa (EN303-5);

  • Stufe, caminetti e inserti a pellet (EN14785);

  • Stufe a legna (EN13240);

  • possono sostituire qualsiasi tipologia di impianto.

I camini e inserti a legna (EN13229) invece possono sostituire esclusivamente:

  • camini o termocamini (a focolare aperto o chiuso);

  • stufe a legna.

La sostituzione deve comunque rispettare le condizioni relative a:

  • ambienti riscaldati;

  • utenze servite;

  • eventuali limiti di sovradimensionamento dell’impianto (oltre i 15 kW).

Per i dettagli completi è sempre consigliabile verificare i requisiti previsti dalle regole applicative del GSE.


Possono accedere al Conto Termico:

  • privati (persone fisiche, imprese e condomini)

  • Pubbliche Amministrazioni

  • che sostituiscono un vecchio impianto di riscaldamento con un nuovo generatore a biomassa ad alta efficienza.

Possono inoltre accedere

  • aziende agricole

  • imprese del settore forestale

  • che installano un nuovo generatore a biomassa oppure sostituiscono un impianto a GPL in zone non metanizzate.


L’importo dell’incentivo dipende principalmente da due fattori:

  • Zona climatica

    Il contributo varia in base alla zona climatica del Comune.

    Nelle zone più fredde l’incentivo è generalmente più alto perché il generatore viene utilizzato per un periodo più lungo durante l’anno.

  • Caratteristiche del prodotto

    Vengono premiati i generatori con:

    • maggiore efficienza energetica

    • minori emissioni

    • potenza adeguata all’impianto.

Il contributo può arrivare fino al 65% della spesa sostenuta (IVA inclusa).


Facciamo un esempio indicativo per una stufa a pellet da 12 kW:

  • se installata a Salerno (zona climatica C)

    incentivo indicativo: 1.208 €

  • se installata a Bolzano (zona climatica E)

    incentivo indicativo: 1.868 €

I rivenditori Cadel possono supportare il cliente nella gestione della pratica Conto Termico e fornire assistenza durante tutta la procedura.


La richiesta deve essere presentata online tramite il Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Dopo la registrazione al portale è possibile inserire una nuova richiesta di incentivo compilando i dati relativi all’intervento.


Alla domanda devono essere allegati:

  • richiesta di concessione incentivo generata dal Portaltermico;

  • documento di identità del soggetto responsabile;

  • fatture e bonifici che attestino il pagamento dell’intervento


Dopo l’erogazione dell’incentivo è necessario conservare:

  • tutta la documentazione tecnica dell’intervento;

  • le fatture del pellet acquistato, che deve essere certificato secondo la norma ISO 17225-2.


Domande frequenti sul Conto Termico

Nel Conto Termico, il termine sostituzione indica la rimozione del generatore di calore esistente e l’installazione di un nuovo apparecchio, destinato a servire le stesse utenze. La potenza del nuovo generatore non deve superare di oltre il 10% quella del vecchio impianto.

Se questo limite viene superato, è necessaria un’asseverazione tecnica che motivi l’aumento di potenza.

Per potenze inferiori a 15 kW - quindi per la maggior parte dei prodotti domestici - tale asseverazione non è richiesta.

    Sostituzione di una stufa a pellet o a legna con il Conto Termico

    Se hai un vecchio apparecchio a legna o pellet e desideri sostituirlo con una nuova stufa più efficiente, puoi usufruire dell’incentivo del Conto Termico. La nuova stufa deve:

    • essere dotata di Certificato di Conformità Conto Termico;

    • avere una classificazione almeno 5 stelle secondo il D.M. 7.11.2017 n.186;

    • servire le stesse utenze e funzioni del dispositivo sostituito;

    • avere una potenza termica non superiore al 10% rispetto al vecchio apparecchio (per potenze sopra i 15 kW è necessaria un’asseverazione tecnica).

    Sostituire un camino con una stufa a pellet nel Conto Termico

    Anche la sostituzione di un camino, sia aperto che chiuso, con una stufa a pellet rientra tra gli interventi incentivabili.

    Se sostituisci un camino aperto, dovrai documentare con fotografie la chiusura permanente della canna fumaria tramite sistemi idonei, come prova dell’intervento.

    Se riutilizzi la stessa canna fumaria con la nuova stufa, devi comunque dimostrare di aver sigillato definitivamente la sezione collegata al vecchio camino aperto.

    Nel caso in cui il camino aperto non disponga di una targa che indichi la potenza - cosa comune nei caminetti artigianali - sarà necessario allegare un’autodichiarazione con una stima della sua potenza termica


    Se l’incentivo è fino a 15.000 euro, il pagamento arriva in un’unica soluzione, solitamente entro meno di due mesi.

    Se invece l’importo è superiore, il rimborso viene diviso in due rate annuali, a condizione che la stufa installata abbia una potenza fino a 35 kW.


    No, i due incentivi non possono essere utilizzati contemporaneamente.

    Quando acquisti il nuovo apparecchio a biomassa, è importante che nella fattura sia già specificato a quale incentivo vuoi aderire e la relativa causale. Questo vale anche per la corretta compilazione del bonifico dedicato.


    No. In base al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica, l’incentivo del Conto Termico non può superare il 65% della spesa totale ammessa.

    Questo significa che il contributo non potrà mai essere superiore all’investimento complessivo sostenuto per l’intervento.


    Se il tuo camino aperto non ha una targa che indichi la potenza - situazione comune per camini artigianali o installati prima dell’obbligo di etichettatura - puoi comunque accedere al Conto Termico.

    In questi casi, invece delle foto della targa, devi allegare un’autodichiarazione in cui il soggetto responsabile indica una stima della potenza termica del camino da sostituire.

    Questa autodichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la documentazione mancante e permette di procedere con la richiesta dell’incentivo.


    Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

    Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

    • devono riportare il riferimento al D.M. 07.08.2025;

    • devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;

    • devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;

    • devono essere intestate al Soggetto Responsabile;

    • nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;

    • la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.

    Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

    • la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 07.08.2025;

    • la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;

    • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;

    • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

    • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

    • in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”.

    Attenzione: per il Conto Termico NON VANNO UTILIZZATI i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (50% – 36%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.

     

    Fac simile di compilazione di una causale di bonifico per Conto Termico:

    DM 07/08/2025 FATTURA 1120/2023 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 “(rif. Decreto) [DM 07/08/2025] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2023] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]” Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.


    Il Conto Termico 3.0 prevede obbligatoriamente che in abbinamento alla caldaia a biomassa venga installato anche un sistema di accumulo con capacità minima pari a 20 litri/kW.


    Sì. Con il Conto Termico 3.0, chi installa una caldaia a biomassa deve obbligatoriamente abbinarla a un sistema di accumulo inerziale (puffer).

    La capacità minima richiesta è di 20 litri per ogni kW di potenza della caldaia.

    In altre parole: senza puffer l’intervento non è incentivabile.


    Sì, in molti casi il Conto Termico può essere affiancato agli incentivi regionali.

    Diverse regioni italiane hanno infatti attivato contributi aggiuntivi che si sommano al Conto Termico e che, se si rispettano le condizioni previste dai bandi, possono arrivare a coprire anche il 100% delle spese ammissibili per la sostituzione di vecchi generatori.

    L’importo del contributo aggiuntivo dipende da:

    • il tipo di generatore installato;

    • le sue prestazioni energetiche ed emissive;

    • i requisiti specifici indicati dal singolo bando regionale.


    Il Conto Termico 3.0 introduce diversi aggiornamenti importanti per chi installa prodotti a biomassa. In sintesi:

    • ammessi solo prodotti 5 stelle: possono essere incentivati esclusivamente generatori a biomassa certificati 5 stelle e provvisti di Dichiarazione di Conformità al Conto Termico.

    • Più tempo per presentare la domanda: il termine per inviare la richiesta è stato portato da 60 a 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

    • Incentivo in un’unica rata più elevato: il limite massimo per ottenere il contributo in un’unica soluzione è stato aumentato da 5.000 € a 15.000 €.

    • Accesso ampliato ai privati: i soggetti privati possono richiedere l’incentivo anche per immobili nel settore terziario, non solo per edifici residenziali.

    • Obbligo di puffer per le caldaie: per tutte le caldaie a biomassa è necessaria l’installazione di un sistema di accumulo con capacità minima di 20 litri per kW.

    • Incentivi più alti: il contributo è stato aumentato in termini di euro per kWh termico prodotto.

    • Nuove tecnologie ammesse: entrano a far parte dei prodotti incentivabili anche i sistemi ibridi che integrano la biomassa con altre tecnologie.


    Il decreto in materia di detrazioni fiscali, bonus casa ed ecobonus è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.

    Bonus casa ristrutturazione
    detrazione fiscale al 50% (nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) per ristrutturazione edilizia

    Stufe, caminetti e caldaie a pellet e a legna rientrano nel cosiddetto Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia, in quanto sono considerati “opere finalizzate al risparmio energetico e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili". Questo incentivo permette di recuperare il 50% (nel caso di intervento realizzato nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di questi prodotti tramite una detrazione fiscale sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).


    Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.


    • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;


    • Le spese per l’effettuazione di eventuali perizie e sopralluoghi

    • L’acquisto della stufa/ caminetto/ caldaia

    • L’installazione e la prima accensione

    • La realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria


    Per ottenere il Bonus Casa occorre:

    Far installare il prodotto da un installatore abilitato che deve rilasciare la dichiarazione di conformità.

    Effettuare il pagamento con un apposito “bonifico parlante”, bancario o postale, in cui nella causale siano specificati:

    • Riferimento normativo, ovvero: bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del DPR 917/1986;

    • Riferimento della fattura;

    • Codice fiscale del richiedente;

    • Numero di P. IVA o CF del titolare dell’azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il bonifico

    Effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo*.

    Notificare l’intervento nella dichiarazione dei redditi (modulo 730 o modulo unico) allegando la dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.

    Conservare tutti i documenti relativi al pagamento della stufa e tutte le fatture degli acquisti di pellet o legna nel periodo incentivato (il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, in riferimento alla norma iso 17225-2).

    *Attenzione: la procedura online di comunicazione ad ENEA richiede di dichiarare la potenza al focolare del prodotto, un valore che normalmente non è riportato nelle schede tecniche né nella documentazione di prodotto. Per calcolarlo potete usare questa semplice formula:

    potenza al focolare = potenza nominale x 100 : rendimento (al max) esempio: stufa modello club air 10 m1 potenza al focolare = 10 x 100 : 90,4 = 11,06 kw Potenza e rendimento sono disponibili nell’etichetta posta sul retro del prodotto o nelle caratteristiche tecniche presenti nel manuale d’utilizzo.

    In alternativa vi invitiamo a consultare il documento presente nella sezione “Documenti da scaricare”.


    Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.


    Ecobonus
    detrazione fiscale al 50% (nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) per ristrutturazione edilizia

    Stufe, caminetti e caldaie a pellet e a legna rientrano nel cosiddetto Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia, in quanto sono considerati “opere finalizzate al risparmio energetico e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili". Questo incentivo permette di recuperare il 50% (nel caso di intervento realizzato nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di questi prodotti tramite una detrazione fiscale sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).


    Per rientrare in questa detrazione i prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione.

    Per certificare il rispetto dei requisiti della stufa, caminetto o caldaia (4 Stelle e 5 Stelle), il tecnico asseveratore necessita di un solo documento: il Certificato Ambientale.

    N.B. Nel caso di sostituzione con biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, sono previsti specifici requisiti di trasmittanza termica.


    Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente può optare per:

    • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;


    Rientrano come spese ammissibili:

    • Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

    • L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

    • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.


    Per richiedere l’agevolazione Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

    • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità della spesa. Attenzione: l’asseverazione non è necessaria nel caso di “mera sostituzione”, che avviene quando il generatore a biomassa esistente viene sostituito con una stessa tipologia di generatore, stesso combustibile e potenza non superiore al 10% dell’esistente. In questo caso l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”. Se rientra in questa casistica, l’ammontare della spesa per l’acquisto di una stufa, caminetto o caldaia non può superare i € 350 a kW (per prodotti fino a 35 kW – allegato I al D.M. 6.08.2020).

    • attestato di prestazione energetica (APE), nel caso di intervento rientrante nel comma 344 (riqualificazione energetica globale dell’edificio)

    • scheda descrittiva dell’intervento relativa agli interventi realizzati

    • scheda tecnica del generatore installato

    Occorre inoltre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicate l’apposita causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) e conservarlo.

    Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet.


    Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.


    Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio

    Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11. Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.