Conto termico e incentivi all'acquisto per stufe a pellet

Contributi del Conto Termico

Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5.000 €, quindi praticamente in tutti i casi di stufe, caminetti o caldaie a biomassa. L’incentivo viene erogato in 2 mesi dalla data di attivazione del contratto (pagamento prima rata ultimo giorno del mese successivo a quello del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).


  • Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet).

  • Aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.


Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve dimostrare di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento che di emissioni in atmosfera. Ormai l’intera gamma di prodotti Cadel, soddisfa i requisiti del Conto Termico.

Troverete il simbolo presente a inizio pagina nella foto di apertura di ogni prodotto che rientra nel Conto Termico. Per sapere a quanto ammonterebbe l’importo dell’incentivo, visitate la pagina prodotto e cliccate sul bollino. Vi si aprirà una pagina in cui inserirete il vostro Comune di residenza e il sistema calcolerà automaticamente il totale del contributo per il prodotto che avete scelto.


Il contributo che potete ottenere varia in funzione:

  • della potenza nominale del prodotto scelto

  • delle emissioni polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto

  • delle ore di funzionamento calcolate in media in base alla Provincia e al Comune in cui sarà installato il prodotto.

È facile quindi comprendere che un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, otterrà un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.


L’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi è il GSE (Gestore Servizi Energetici), che tramite il “Portaltermico” fornisce tutti i dettagli utili e le procedure di richiesta dell’incentivo. Lo trovate qui.

All’interno del Portaltermico è disponibile una scheda domanda che il soggetto responsabile o un suo delegato deve compilare esclusivamente on-line. Con il Conto Termico 2.0 la procedura è stata semplificata e prevede un catalogo degli apparecchi domestici, contenente già tutti i dati necessari per la compilazione della pratica. Quindi non è necessario conoscere ogni dettaglio tecnico del prodotto installato per concludere la pratica.

La domanda va presentata entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento. Attenzione: la data di conclusione dell’intervento non può superare di più di 90 giorni la data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

L’istruttoria GSE si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, al netto dei tempi impiegati dal Soggetto Responsabile per fornire eventuali integrazioni e/o osservazioni.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, tra utente e GSE verrà siglata una scheda-contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.

La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.


Domande frequenti sul Conto Termico

Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto.

Novità applicativa del Conto Termico 2.0

L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino al 15 kW.


La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.


Questo è un caso tipico ammesso dal GSE, che riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o – appunto – a gasolio. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).


No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi più oltre alcune indicazioni per la corretta compilazione della fattura/bonifico).


A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).


Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’ autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.


Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

Attenzione: per il Conto Termico NON VANNO UTILIZZATI i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.

Fac simile di compilazione di una causale di bonifico per Conto Termico:

DM 16/02/2016 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 “(rif. Decreto) [DM 16/02/2016] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]

Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.


Bonus casa ristrutturazione
detrazione fiscale al 50% per ristrutturazione edilizia

Stufe, caminetti e caldaie a pellet e a legna rientrano nel cosiddetto Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia, in quanto sono considerati “opere finalizzate al risparmio energetico e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili”.


Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere rendimento superiore al 70%. N.B. L’intera gamma dei prodotti Cadel a pellet rientra nei requisiti di rendimento previsti da questa agevolazione.


  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;


  • Le spese per l’effettuazione di eventuali perizie e sopralluoghi

  • L’acquisto della stufa/ caminetto/ caldaia

  • L’installazione e la prima accensione

  • La realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria


Per ottenere il Bonus Casa occorre:

Far installare il prodotto da un installatore abilitato che deve rilasciare la dichiarazione di conformità.

Effettuare il pagamento con un apposito “bonifico parlante”, bancario o postale, in cui nella causale siano specificati:

  • Riferimento normativo, ovvero: bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del DPR 917/1986;

  • Riferimento della fattura;

  • Codice fiscale del richiedente;

  • Numero di P. IVA o CF del titolare dell’azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il bonifico

Effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo*.

Notificare l’intervento nella dichiarazione dei redditi (modulo 730 o modulo unico) allegando la dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.

Conservare tutti i documenti relativi al pagamento della stufa e tutte le fatture degli acquisti di pellet o legna nel periodo incentivato (il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, in riferimento alla norma iso 17225-2).

*Attenzione: la procedura online di comunicazione ad ENEA richiede di dichiarare la potenza al focolare del prodotto, un valore che normalmente non è riportato nelle schede tecniche né nella documentazione di prodotto. Per calcolarlo potete usare questa semplice formula:

potenza al focolare = potenza nominale x 100 : rendimento (al max) esempio: stufa modello club air 10 m1 potenza al focolare = 10 x 100 : 90,4 = 11,06 kw Potenza e rendimento sono disponibili nell’etichetta posta sul retro del prodotto o nelle caratteristiche tecniche presenti nel manuale d’utilizzo.

In alternativa vi invitiamo a consultare il documento presente nella sezione “Documenti da scaricare”.


Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.


Ecobonus
detrazione fiscale al 50% o 65% per riqualificazione energetica

Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

L’aliquota applicabile è diversa a seconda dell’intervento effettuato:

  • La detrazione fiscale è pari al 50% per interventi di riqualificazione energetica dell’impianto (comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.).

  • La detrazione fiscale è pari al 65% nel caso di riqualificazione energetica globale dell’edificio (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020 ) ed in relazione ad un progetto complessivo di lavoro sull’intero immobile (involucro ed impianto).


Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere rendimento superiore o uguale all’85%. Devono inoltre avere la certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186 che deve essere pari a:

  • 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente;

  • 5 stelle nel caso di nuova installazione

Per certificare il rispetto dei requisiti della stufa, caminetto o caldaia (4 Stelle e 5 Stelle), il tecnico asseveratore necessita di un solo documento: il Certificato Ambientale.

N.B. Nel caso di sostituzione con biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, sono previsti specifici requisiti di trasmittanza termica.


Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente può optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo;


Rientrano come spese ammissibili:

  • Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

  • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.


Per richiedere l’agevolazione Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità della spesa. Attenzione: l’asseverazione non è necessaria nel caso di “mera sostituzione”, che avviene quando il generatore a biomassa esistente viene sostituito con una stessa tipologia di generatore, stesso combustibile e potenza non superiore al 10% dell’esistente. In questo caso l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”. Se rientra in questa casistica, l’ammontare della spesa per l’acquisto di una stufa, caminetto o caldaia non può superare i € 350 a kW (per prodotti fino a 35 kW – allegato I al D.M. 6.08.2020).

  • attestato di prestazione energetica (APE), nel caso di intervento rientrante nel comma 344 (riqualificazione energetica globale dell’edificio)

  • scheda descrittiva dell’intervento relativa agli interventi realizzati

  • scheda tecnica del generatore installato

Occorre inoltre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicate l’apposita causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) e conservarlo.

Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet.


Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.


Superbonus o Superecobonus
detrazione fiscale al 110% per specifici interventi di efficienza energetica

Il Superbonus o Superecobonus è un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.


Gli impianti a biomassa possono rientrare come:

  • Interventi trainanti solo nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a biomassa per gli edifici unifamiliari/plurifamiliari (no condomini)

  • Interventi trainati nel caso di sostituzione impianto esistente.

L’insieme degli interventi realizzati devono consentire il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l’immobile si trova già in classe A3.

Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainante sono necessarie alcune condizioni stringenti:

  • l’abitazione deve essere ubicata in un Comune non soggetto a procedure di infrazione per la qualità dell’aria;

  • l’edificio deve essere situato in un’area non metanizzata;

  • l’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento autonomo

  • il prodotto a biomassa deve essere una caldaia (EN303-5) con prestazioni emissive elevate (5 stelle).

Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainato, il prodotto deve rispettare i requisiti di rendimento previsti per Ecobonus e quindi:

  • deve avere rendimento superiore o uguale all’85%;

  • in caso di sostituzione di un generatore esistente a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 4 stelle;

  • per la sostituzione di un generatore non a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 5 stelle.


Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente può optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo;


Rientrano come spese ammissibili:

  • Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente

  • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.


Per ottenere il Superbonus occorre prima di tutto una attestazione di prestazione energetica, da redigersi prima e dopo gli interventi.

Il tecnico deve “asseverare”:

  • il rispetto dei “requisiti tecnici” previsti dal DM 6 agosto 2020;

  • la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai “massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”.

Valgono inoltre tutti gli adempimenti richiesti da Ecobonus e quindi è necessario:

  • Effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicante la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

  • Essere in possesso del visto di conformità (rilasciato da commercialisti e CAF) «che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi»: controllo asseverazioni dei tecnici e polizza

  • Essere in possesso dell’asseverazione del tecnico abilitato: rispetto requisiti e congruità spese sostenute per gli interventi, una copia trasmessa all’ENEA (via telematica, cfr. Decreto Asseverazioni). Rilasciata a fine lavori o per ogni SAL. Include APE ante e post intervento, rilasciato dal tecnico abilitato o progettista o DL nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assieme alla Relazione tecnica (obbligatoria!)

Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro 90gg dalla fine lavori.


Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.


Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11. Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.